Secondo l’articolo 32 del Dlgs. 81/08 e l’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016, chi ricopre l’incarico di RSPP o ASPP nominato deve frequentare dei corsi di aggiornamento: per gli RSPP l’aggiornamento quinquennale previsto è di 40 ore, mentre per gli ASPP è di 20 ore.
L’aggiornamento può essere svolto in modalità e-Learning e (da luglio 2016) anche mediante la partecipazione a convegni o seminari (per il 50% del monte ore). Le ore di aggiornamento devono essere preferibilmente distribuite nel quinquennio. In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, RSPP e ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto. Qualora l’aggiornamento non venga completato entro il quinquennio, non sarà possibile esercitare la propria funzione. Sarà necessario completare l’aggiornamento per il monte ore richiesto per poter tornare ad esercitare la funzione sospesa.
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, per esempio, dei dirigenti e dei preposti o degli addetti alle emergenze, non è da ritenersi valida. Fatto salvo quanto previsto al punto 8, la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3,B-SP4) non è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP. Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, è da ritenersi valida la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, e a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del Dlgs. n. 81/2008.
L’aggiornamento quinquennale ha decorrenza:
- dalla data di conclusione del Modulo B comune;
- dalla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008 (per gli esonerati dalla frequenza ai sensi del Dlgs. stesso);
- dalla data di conseguimento della laurea, se successiva al 15 maggio 2008.
In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche:
- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il corso viene erogato da Docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La formazione può essere erogata sia nelle nostre aule in date e orari preventivamente stabiliti, che nella sede del cliente, in date e orari concordati col referente aziendale.
Al completamento della formazione viene rilasciato Attestato conforme alle normative vigenti, valido su tutto il territorio nazionale.
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