Sospensione dell’attività nei luoghi di lavoro, parliamone…
L’articolo 14 del Dlgs. 81/08 è stato sostituito dal DL 146/2021 e dalla Legge di conversione 215/2021, questo ha comportato importanti novità in materia di sospensione dell’attività lavorativa nei luoghi di lavoro.
La sospensione dell’attività lavorativa consiste nel potere da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro di fermare la parte dell’attività lavorativa interessata dall’illecito riscontrato. La sospensione e le somme previste sono aggiuntive e non sostituiscono le sanzioni penali, civili ed amministrative vigenti.
Il nuovo articolo 14 Dlgs. 81/08 attribuisce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro alcuni compiti di vigilanza e controllo, prima prerogativa regionale delle Aziende Sanitarie Locali.
La novità più importante consiste nella cancellazione del requisito della reiterazione per le gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, quale presupposto per l’applicazione del provvedimento di sospensione, cosa che espone le aziende non in regola al rischio di immediata sospensione.
La sospensione dell’attività è prevista qualora sia riscontrato uno dei seguenti illeciti:
- Presenza di lavoratori irregolari
- Gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
Vediamoli nel dettaglio:
- LAVORATORI IRREGOLARI – è sufficiente che il 10% (non più il 20%) dei lavoratori non sia in regola per far scattare l’immediata sospensione dell’attività nei luoghi di lavoro. Il conteggio viene effettuato al momento dell’accesso ispettivo, considerando tutti i lavoratori presenti (come definiti all’articolo 2 Dlgs. 81/08) e vengono considerati irregolari sia i lavoratori per i quali al momento dell’accesso ispettivo non risulta presentata comunicazione di installazione del rapporto di lavoro, sia quelli inquadrabili come lavoratori autonomi occasionali (articolo 2222 del Codice Civile) ove non si sia provveduto ad inoltrare comunicazione all’Ispettorato del Lavoro.
Non vengono considerati irregolari i soggetti per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’Inail, quali i coadiuvanti familiari e i soci lavoratori, che invece vengono considerati per il conteggio totale dei lavoratori su cui calcolare la percentuale di irregolari.
Non si applica la sospensione nel caso di microimpresa, in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato.
La somma prevista per sanare la violazione riscontrata è pari a: 2.500 € fino a 5 lavoratori irregolari, 5.000 € oltre 5 lavoratori irregolari. È previsto un raddoppio di tali somme nell’ipotesi in cui l’azienda sia già stata oggetto di analogo provvedimento in un periodo fino a 5 anni dall’ultima violazione riscontrata, anche se relativo a violazioni di diversa natura.
- GRAVI VIOLAZIONI – l’elenco delle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro per le quali si applica il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa, sono elencate nell’allegato I del Dlgs. 81/08, che riporta anche, per ciascuna fattispecie, la somma aggiuntiva che l’azienda dovrà versare per ottenere la revoca del provvedimento.
Come funziona il provvedimento di sospensione, come si attiva, come si revoca.
Chi può sospendere l’attività lavorativa?
Per gli illeciti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il potere sospensivo è esercitabile sia dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che da parte delle Aziende Sanitarie Locali.
In caso di illeciti in materia di lavoro irregolare il potere sospensivo è prerogativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mentre in caso di violazioni in tema di prevenzione incendi, la competenza è esclusiva del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Il provvedimento di sospensione dell’attività viene adottato nell’immediatezza dell’accertamento, ovvero entro 7 giorni si è segnalato da altre amministrazioni.
Come ottenere la revoca della sospensione?
Condizione primaria per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione è la regolarizzazione dei lavoratori (in caso di lavoro nero) o l’attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza in caso di violazioni.
Il datore di lavoro dovrà inoltre provvedere al pagamento della somma aggiuntiva prevista per la situazione di irregolarità di cui riesce a dimostrare l’adeguamento. Tale pagamento dovrà essere effettuato:
- In un’unica soluzione
- Con un anticipo del 20%, e residuo maggiorato del 5% entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di pagamento
Il mancato versamento, anche parziale, di quanto previsto, costituisce titolo esecutivo per la riscossione secondo le modalità della Pubblica Amministrazione.
Il provvedimento di sospensione dell’attività nei luoghi di lavoro decade automaticamente nei casi di conclusione dell’iter previsto dal Dlgs. 758/1994, purché siano pagate le somme aggiuntive previste.
Il ricorso contro la sospensione è possibile?
È sempre possibile ricorrere avverso il provvedimento di sospensione emesso. Nel caso di lavoro irregolare il ricorso va presentato entro il termine di 30 giorni agli uffici regionali dell’INL, calcolati a partire dalla data di notifica del provvedimento al Datore di lavoro. Più complesso il ricorso in caso di sospensione dell’attività per le gravi violazioni in materia di sicurezza, rimessa al parere del giudice penale anche per quanto previsto dal Dlgs. 758/1994.
Cosa accade in caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione?
Nei casi in cui l’azienda non ottemperi al provvedimento di sospensione, il Datore di lavoro rischia di essere punito secondo le previsioni contenute nell’art. 14 comma 15 del Dlgs. 81/08:
- in caso di lavoro nero: arresto fino a 6 mesi
- in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400
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